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Ci si può sposare solo in Chiesa?

matrimonioQuella del doppio matrimonio è una tradizione che seguono ormai praticamente tutti. Si tratta in genere di sposarsi prima in Comune e poi fare la cerimonia in Chiesa, per chi è credente.

Ma in Italia ci si può sposare soltanto in Chiesa? Questo tipo di cerimonia è riconosciuta dallo Stato Italiano? Ci si può ritenere sposati secondo la legge anche nel caso in cui non si voglia passare dalla cerimonia in Comune? Vediamolo insieme, tenendo conto di quanto prevede il testo di riferimento che interessa il matrimonio nel nostro ordinamento.

Sì, il matrimonio in Chiesa produce effetti legali

La risposta breve, per chi non avesse voglia di approfondire, è che sì, il matrimonio in Chiesa, se celebrato in una chiesa cattolica (per le altre confessioni dipende dagli accordi tra le organizzazioni), è assolutamente valido secondo l’ordinamento italiano.

Questo vuol dire che il matrimonio si può anche celebrare soltanto in Chiesa, senza la necessità di ripetere il rito al Comune.

Si devono seguire comunque le procedure di legge

Si devono comunque seguire quelli che sono gli iter imposti dalla legge, ovvero la pubblicazione e la registrazione. La registrazione, nel caso del matrimonio contratto in una Chiesa cattolica, avverrà tramite il parroco, che si preoccuperà di leggere gli articoli del Codice Civile che riguardano il matrimonio nel nostro ordinamento e di far firmare un modulo identico, in tutto e per tutto, a quello che viene fatto firmare in Comune.

Di conseguenza, il matrimonio così contratto, verrà sicuramente riconosciuto valido dal Comune di residenza e dunque dallo Stato Italiano.

No, non è necessario sposarsi due volte.

Perché le persone continuano a sposarsi “due volte”?

Per questioni pratiche. È infatti molto più rapido e facile chiedere autorizzazione a sposarsi in Comune e, cosa più interessante, permette comunque di avere due cerimonie separate.

Non è comunque qualcosa di necessario, perché il matrimonio cattolico, con l’aggiunta delle previsioni di legge che il prete dovrà leggere e sottoscrivere, è perfettamente valido nel nostro ordinamento.

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